di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 12/10/2015)
Il rimborso delle spese legali è subordinato, per i dirigenti e dipendenti pubblici, allo svolgimento di compiti d’ufficio, inteso come nesso diretto tra il procedimento ed i doveri istituzionali, ed alla emanazione di una sentenza di assoluzione. Esso non spetta ai dipendenti pubblici assolti per la mancata timbratura del cartellino marca tempo. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 4448 dello scorso 23 settembre, che ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tar della Campania.
L’importanza della pronuncia è data dalla evidenziazione in modo attento e puntuale delle condizioni che consentono alle amministrazioni di assumere a proprio carico tali oneri.
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