di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 23/9/2015)
La fisionomia delle forme flessibili di lavoro presso le pubbliche amministrazioni è stata incisa dal recente d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, meglio noto come Jobs Act.
Si tratta di una modifica che si pone nel solco di un trend di modifiche che nell’ultimo decennio si sono susseguite: basti verificare le novelle subite dall’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Testo unico del pubblico impiego.
Le modifiche sono andate in direzioni differenti a seconda del favore o dello sfavore con cui, in modo altalenante, il legislatore ha guardato alle forme flessibili di lavoro: favore per la capacità di consentire alle amministrazioni pubbliche una gestione più dinamica, per progetti anche in via sperimentale; sfavore come causa di precariato e di allargamento della spesa pubblica.
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