Il Commento – La disapplicazione delle clausole contrattuali non conformi alla legislazione sopravvenuta

Marcello Serra 4 Novembre 2015
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di S. Simonetti (ilpersonale.go-vip.net 4/11/2015)

Quando finalmente riuscirà a partire la trattativa per il rinnovo dei contratti collettivi del triennio – ormai si può dire – 2016-2018, le parti negoziali si  troveranno a dover affrontare molte materie e aspetti che, vuoi per la lunga sospensione della contrattazione vuoi per la necessità di aderire a norme legislative sopravvenute, costituiranno la base di discussione, unitamente alle indicazioni dei Comitati di Settore e alle piattaforme contrattuali presentate dai sindacati. Alcune materie, si diceva, sono imposte da leggi recenti: si può ricordare l’ormai remoto art. 71 della legge n. 133/2008 (contingentamento di tutte le tipologie di permessi su base oraria) o il più recente istituto del congedo parentale ad ore (art. 1, comma 399, lettera a, della legge n. 228/2012), per passare alla legge 114/2014 (art. 4 che ha ripubblicizzato la mobilità, art. 5, comma 1, lettera b) e, forse, qualcosa sull’art. 13-bis che, per l’esclusione dei dirigenti, meriterebbe un passaggio contrattuale) e finire con il recentissimo d.lgs. 151 (art. 24, cessione di ferie e riposi). E’ anche inevitabile che venga messo ordine al pasticcio normativo relativo alla novella introdotta nel 2013 dalla legge n. 125 all’art. 55-septies del decreto 165/2001, il cui comma 5-ter prevedeva una sibillina disciplina di  assenze per l’espletamento di visite, terapie, ecc. Sulla problematica la Funzione pubblica adottò la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, che successivamente venne annullata dal TAR del Lazio, con la conseguenza che la norma in parola è di fatto inapplicabile.  Per le peculiarità del comparto della Sanità potrebbe essere importante che i contratti collettivi si occupino delle ricadute dell’entrata in vigore il prossimo 25 novembre della legge n. 161/2014, ad esempio definendo cosa rientra nel limite delle 48 ore settimanali o individuando le deroghe al regime dell’art. 7 soprattutto riguardo ai regimi di reperibilità

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