Il Commento – La giusta causa di licenziamento è condizione legale non ancorata alla declaratoria contrattuale

Legittimo il licenziamento in tronco del dirigente che aveva inviato due sms all’utenza privata del Commissario straordinario di contenuto offensivo, giudicati di particolare gravità e tali da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore

3 Giugno 2016
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di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 3/6/2016)

Interessante arresto dei giudici della Suprema Corte i quali hanno stabilito, in caso di licenziamento di un dirigente, i seguenti principi di diritto:
a) la giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo;
b) il licenziamento è legittimo e non vi è sospensione dello stesso fino a quando l’azione penale non sia iniziata con il relativo rinvio a giudizio;
c) il parere vincolante della commissione di garanzia fornisce all’amministrazione la necessaria terzietà del giudizio, a nulla rilevando l’organo competente che abbia adottato il provvedimento di licenziamento.
Legittimo, pertanto, il licenziamento in tronco del dirigente che aveva inviato due sms all’utenza privata del Commissario straordinario di contenuto offensivo, giudicati di particolare gravità e tali da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Tali sono le conclusioni della Corte di Cassazione, Civile Sez. L., Sentenza 21/03/2016 n. 5527.

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