di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 24/11/2015)
La Funzione Pubblica ha avuto modo di interessarsi della mobilità reciproca, nella sua circolare n. 1/2015 al fine di chiarire come la stessa non fosse interessata alla previa ricollocazione del personale di area vasta, rendendola di fatto liberamente eseguibile da parte degli enti locali.
LA DEFINIZIONE DI MOBILITA’ RECIPROCA
Successivamente alla circolare n.1/2015, la Funzione Pubblica rispondeva ad alcune questioni poste da ANCI e UPI, con due note del 06/03/2015 e del 11/03/2015, precisando i contenuti della mobilità reciproca nel modo seguente:
“La definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni”, che, all’articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. La descritta definizione va oggi calata nel contesto dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. …
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