di S. Simonetti (ilpersonale.go-vip.net 4/2/2016)
Caratteristiche e fonti normative
L’istituto giuridico della mobilità volontaria consiste nella possibilità per un lavoratore pubblico contrattualizzato di ottenere il trasferimento da una amministrazione ad un’altra – dello stesso o di un altro comparto – senza novazione del rapporto di lavoro. O, meglio, con la novazione oggettiva di almeno un paio degli elementi obbligatori del rapporto di lavoro (datore di lavoro e sede di assegnazione) da formalizzare nel contratto individuale. Anche se dopo le novelle del 2014 non si parla più di cessione del contratto, non ci sono dubbi che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. A tale specifico proposito si segnala che la previsione del periodo di prova a seguito del trasferimento – che pure si rileva in taluni bandi – è da ritenere illegittima. Analogamente non può essere concessa una aspettativa al dipendente in uscita. Si è detto che il dipendente deve essere “contrattualizzato” in quanto la mobilità è prevista per i dipendenti di cui all’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente esclusione dei dipendenti in regime di lavoro pubblico. La mobilità volontaria si distingue dalla mobilità obbligatoria per la evidente mancanza in quest’ultima dell’elemento volontaristico: in altre parole nella mobilità obbligatoria il dipendente subisce scelte o eventi estranei alla sua volontà (ragioni organizzative, collocamento in disponibilità).
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