di R. Squeglia (ilpersonale.go-vip.net 4/3/2016)
Lo schema di decreto legislativo con cui l’Esecutivo ha dato corso alla delega di cui all’art. 17 comma 1, lett. s) della legge n. 124/2015, si segnala per diversi aspetti, per la verità non tutti completamente condivisibili, innovativi del tessuto normativo, già di per sé complesso ed articolato, delle disposizioni del d.lgs. n. 165/2001che concernono l’esercizio della potestà disciplinare delle pubbliche amministrazioni.
Come ormai noto, in particolare per i lettori della Rivista che ospita la presente rubrica anche a seguito dei contributi già pubblicati sul tema, la modifica dell’art. 55 quater ha previsto per un verso un comma 1-bis che definisce in maniera ampia ed omnicomprensiva la fattispecie disciplinare della falsa attestazione in servizio e, per altro verso, un comma 3 bis che ha delineato un procedimento disciplinare diverso rispetto alla disciplina dell’art. 55-bis.
La peculiarità dell’intervento normativo in questione si rinviene proprio nella tecnica che è stata prescelta dal legislatore delegato, ovverosia quella di identificare un diverso iter procedimentale, semplificato ed accelerato rispetto a quello (rectius quelli) già stabiliti dalla legge, nell’ambito del quale si colloca anche, come meglio si vedrà di seguito, quale passaggio procedimentale indefettibile, quello della sospensione cautelare dal servizio.
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