Il dirigente che nell’erogazione del provvedimento disciplinare si trovi successivamente soccombente nel giudizio innanzi al giudice ordinario, può essere chiamato a rispondere di un eventuale danno erariale consistente nel pagamento subito dall’ente per le spese legali eventualmente addebitate. Pur non esistendo un automatismo tra illegittimità di un atto e responsabilità amministrativa dell’autore dello stesso, i giudici contabili sono chiamati a verificare se la condotta contestata costituisca violazione di uno specifico dovere d’ufficio e si ponga quale comportamento antigiuridico causativo danno erariale sorretto dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Interessanti sono allora le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, nella recente sentenza del 29 marzo 2016, n. 89 qui di seguito commentata.
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