di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 9/2/2016)
Era ormai consolidata la posizione sia in dottrina che in giurisprudenza da un lato sulla competenza del giudice ordinario nel dirimere problematiche sulla mobilità volontaria e, dall’altro lato sull’obbligo della previa mobilità volontaria prima dell’indizione di un concorso pubblico. Ma a volte anche le certezze per i giudici amministrativi possono venire meno in certe condizioni e in relazione alle cause che vengono trattate. Il primo intervento sul rischio della mancata previa mobilità volontaria è contenuto nella Sentenza 28 gennaio 2016, n. 305 del Consiglio di Stato, Sezione IV, il secondo intervento sulla competenza del giudice amministrativo è contenuto nella sentenza 2 febbraio 2016, n. 394 del Consiglio di Stato, Sezione IV, qui di seguito esaminate.
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