La retribuzione imponibile a fini previdenziali è costituita da quelle componenti della retribuzione che debbano essere assoggettate al prelievo contributivo destinato al finanziamento della previdenza sociale. Per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 è stato introdotto un criterio oggettivo di determinazione mediante un rinvio ai criteri che si applicano per la definizione della retribuzione imponibile a fini fiscali di cui agli artt. 49 e 51 del Testo unico delle Imposte Dirette (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), relativi i redditi del lavoro dipendente.
In particolare, la seconda norma richiamata afferma che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Segnaliamo i corsi
Le buste paghe negli Enti Locali
Le novità delle recenti disposizioni normative:
riforma Brunetta, D.L. n. 78/10, Leggi di stabilità 2014 e 2016
Bolzano, 9 giugno 2016
La dichiarazione dei sostituti d’imposta e le altre novità fiscali
Modello 770 semplificato e ordinario, Certificazione Unica, assistenza fiscale
Bologna, 16 giugno 2016
Milano, 17 giugno 2016
Roma, 23 giugno 2016
Bari, 24 giugno 2016
Le dichiarazioni fiscali 2016 per gli Enti pubblici
IVA, IRAP e Modello 770
Trento, 16 giugno 2016
Olbia, 22 giugno 2016
Cagliari, 23 giugno 2016
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