L’uguaglianza di genere ha richiesto una riconsiderazione alla luce dell’art. 51 Cost. così come riformato con legge costituzionale del 30 maggio 2003, n. 1: la norma oggi prescrive che, per consentire ai cittadini di entrambi i sessi di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
Non esiste quindi solo il principio della parità della condizione fra i due sessi, nel senso che la diversità non può essere mai ragione di discriminazione, ma anche un compito, affidato alla Repubblica, di promozione delle pari opportunità tra donne ed uomini.
In linea con la previsione costituzionale, il principio delle pari opportunità trova la propria forza cogente nel Codice delle pari opportunità, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, in particolare all’art. 1, comma 4, laddove prevede che “l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”.
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