Il principio di separazione tra politica e amministrazione comporta che l’attività d’indirizzo e controllo e quella di gestione spettino a soggetti differenti attraverso una rigida e precisa ripartizione delle competenze.
L’affermazione di questo principio vuole realizzarne altri di rango costituzionale come la trasparenza e l’imparzialità anche se taluni margini di flessibilità della regola sono allo stesso modo da ricollegare al principio costituzionale del buon andamento. In merito si rinvia alle argomentazioni della Corte costituzionale che ha ammesso, con limitazioni, l’applicazione del principio dello spoils system per l’affidamento di incarichi della dirigenza generale.
In ragione del principio di separazione gli organi politici non possono ingerirsi nell’attività degli organi amministrativi, ossia dei dirigenti, che in merito hanno dunque un’esclusiva.
La norma di riferimento è l’art. 4 del Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) laddove afferma che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento