Ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014 i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante dovrà prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. Parallelamente, il comma 123 del medesimo articolo prevede che le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l’intero importo, a decorrere dall’anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
Il Commento – Ricostruzione del Fondo risorse decentrate nel caso di fusione di enti locali
Ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014 i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.
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