di R. Squeglia (ilpersonale.go-vip.net 8/1/2016)
La sentenza che si segnala affronta, nell’ambito del complessivo tema della tempestività della contestazione di addebito, una specifico profilo che invero non pare trovare precedenti nella (quantomeno recente) giurisprudenza di legittimità, ovverosia quello della valutazione di tempestività della contestazione di addebito nella specifica circostanza in cui venga contestato al dipendente incolpato un fatto, disciplinarmente rilevante, ascrivibile alla categoria degli illeciti di pericolo.
Mutuando la distinzione, di derivazione squisitamente penalistica, tra reati di danno (quelli in cui l’evento si materializza nella effettiva lesione dell’interesse protetto dalla norma penale) e di pericolo (in cui il perfezionamento della fattispecie delineata dalla norma penale si verifica già con la sola messa in pericolo del bene tutelato dall’ordinamento), ed applicandola al contesto disciplinare, la sezione lavoro della S.C. di Cassazione, nell’arresto n. 21440 del 21 ottobre 2015, affronta lo specifico tema della tempestività o meno della contestazione di addebito in danno di un dipendente effettuata a distanza di ben sei anni dal verificarsi del fatto contestato.
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