di R. Squeglia (ilpersonale.go-vip.net 2/10/2015)
Un recente arresto del Consiglio di Stato si sofferma su un tema già affrontato in giurisprudenza ma su cui il dibattito è ancora ben lungi dal sopirsi: la decorrenza del termine per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso per connessione con quello penale di cui all’art. 5 comma 4 della legge n. 97/2001. E’ controversa, anche grazie ad una formulazione che lascia spazio a diverse letture1, l’interpretazione dell’inciso contenuto nel predetto comma, per cui il procedimento deve iniziare (se non già attivato e sospeso) ovvero essere ripreso nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare.
L’appellante, militare sanzionato con la sospensione per mesi dodici a seguito di condanna per diverse ipotesi di reato, appella la pronuncia di prime cure, di rigetto della propria impugnativa avverso il provvedimento disciplinare, nella parte in cui non ha rilevato la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare all’esito definitivo di quello penale.
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