Il testo originario dell’art. 5 del d.l. n. 78/2015, nella formulazione precedente a quella modificata dalla legge di conversione, prevedeva che, a seguito della legge n. 56/2014, di riorganizzazione e smantellamento delle Province, il personale di polizia provinciale dovesse transitare nei ruoli degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale.
Nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, di riallocazione dei perdenti posto delle Province e di contenimento della spesa di personale degli Enti locali, il legislatore dava la prevalenza al primo. Infatti, prevedeva la riallocazione dei dipendenti provinciali anche “in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazione alle spese e alle assunzioni di personale”, fermo restando l’obbligo del rispetto della dotazione organica e della coerenza con la programmazione triennale, da un lato, e del rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio di riferimento e della sostenibilità di bilancio, dall’altro lato (art. 5, comma 2, del d.l. n. 78/2015, prima della conversione in legge).
Infine, era stato introdotto il divieto espresso agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale di polizia locale con “qualsivoglia tipologia contrattuale” a pena di nullità, fino al completamento del processo di “assorbimento” (art. 5, comma 3, del d.l. n. 78/2015, prima della conversione in legge).
In sede di conversione in legge del d.l. n. 78/2015, tuttavia, è stata prevista una deroga al suddetto blocco.
Il Commento – Utilizzo agenti Polizia Locale di altri comuni
Un commento alla richiesta di un comune in materia di assorbimento del personale delle Provincie e conseguente divieto per gli Enti locali di assunzione di personale per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale ad eccezione dei casi di assunzione a tempo determinato per esigenze “di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili”.
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