Il concorso semplificato bandito dell’AVCP è illegittimo

La normativa sull’espletamento delle prove concorsuali finalizzate all’assunzione di personale è posta da disposizioni generali che, in quanto tali, si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni.

16 Febbraio 2017
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La normativa sull’espletamento delle prove concorsuali finalizzate all’assunzione di personale è posta da disposizioni generali che, in quanto tali, si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Per comprendere quali siano le pubbliche amministrazioni occorre far rinvio all’art. 1, comma II, del Testo unico dell’impiego presso le pubbliche amministrazioni (d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) il quale contiene un elenco molto ampio, seppur solo esemplificativo. Fra queste, l’AVCP (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici oggi inglobata nell’ANAC – Autorità nazionale anti-concorrenza) non è nominalmente indicata ma non vi è dubbio che, quale autorità indipendente, sia soggetta alla normativa di stampo pubblicistico sull’accesso all’impiego pubblico.
Tali normative hanno lo scopo di assicurare i principi costituzionali, primo fra tutti, in questo contesto, quello contenuto nell’art. 97, II comma, il quale prevede che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Le leggi e i regolamenti, dunque, sono di garanzia per l’Amministrazione e per la collettività, assicurando che sia scelto il personale migliore attraverso procedure imparziali e trasparenti.
In merito all’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, l’art. 28 del Testo unico del pubblico impiego richiede che l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. La disposizione indica analiticamente i requisiti che i candidati devono possedere per essere ammessi al concorso per esami e al corso-concorso ma nulla si stabilisce in merito alle modalità di espletamento delle prove scritte. Tale disciplina si rintraccia nell’art. 5 del d.p.r. 24 settembre 2004 n. 272 appunto rubricato “Modalità di svolgimento delle selezioni”. Qui si prevede espressamente che il concorso pubblico per titoli ed esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l’accesso alla dirigenza tecnica l’amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell’attitudine all’esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all’esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto (previsione introdotta dalla lettera c) del comma V dell’art. 7, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70).

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