Si ricorda come sui resti assunzionali, inizialmente accettati in via pretoria, si fosse finalmente espresso il legislatore con il D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, precisando che, a decorrere dal 2014, era consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, e che si potevano utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
La stessa Sezione delle Autonomie (deliberazione 26/2015) aveva modo di precisare che “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011/2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015/2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 finalizzati a garantire il rissorbimento del personale provinciale”. Puntualizzazione, successivamente (deliberazione n.28/2015) che “il riferimento al triennio precedente inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”. Continua a leggere l’articolo
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