Il decreto legge n. 19/2020 e le ulteriori misure per l’emergenza Coronavirus

Ordinanze dei Comuni, procedure concorsuali e non solo: tutti i contenuti di rilievo del decreto pubblicato la scorsa settimana per affrontare l’emergenza

30 Marzo 2020
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La migliore definizione degli ambiti entro cui le Regioni ed i Comuni possono adottare ordinanze nella attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’apprestamento in modo più chiaro degli ambiti entro cui il Governo può intervenire e l’adozione di sanzioni di importo più elevato per la violazione delle disposizioni dettate per la tutela della salute pubblica. Sono questi i contenuti di maggiore rilievo del decreto legge n. 19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo e che è entrato in vigore immediatamente. Per quanto riguarda più direttamente i comuni, si deve sottolineare che il decreto stabilisce che i sindaci possano in questa fase di emergenza adottare ordinanze contingibili ed urgenti alle seguenti due condizioni: non bisogna porsi in contrasto con le misure legislative e le materie sono solamente quelle previste espressamente dallo stesso legislatore. In tale ambito diventa particolarmente importante che i Comuni individuino e disciplino le attività indifferibili ed essenziali che devono essere svolte.
Il provvedimento detta misure che possono essere definite di cornice per l’esercizio del potere di ordinanza, oltre che a livello nazionale, soprattutto per le Regioni ed i Comuni. Le regioni possono intervenire in via d’urgenza solamente per adottare misure più restrittive rispetto a quelle nazionali solamente nell’ambito delle proprie competenze ed a condizione che non incidano sulle attività produttive e strategiche. Il decreto delimita nel seguente modo gli spazi per l’esercizio del potere di ordinanza delle Regioni; esse possono intervenire con questo strumento “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive .. esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.
Si deve subito mettere in evidenza che il decreto delimita l’ambito di applicazione delle ordinanze. Esse possono riguardare l’intero territorio nazionale o sue singole porzioni; hanno come termine di scadenza il prossino 31 luglio, data di cessazione dello stato di emergenza; hanno una durata massima di 30 giorni; sono reiterabili; possono essere modulate “in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico”. Condizione per la loro adozione è il rispetto di “principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente”.

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