No al demansionamento senza placet della commissione di certificazione. La legittimità del patto tra datore di lavoro e lavoratore, al fine dell’inquadramento del secondo a mansioni di livello più basso (cioè peggiorative delle mansioni di assunzione), infatti, è subordinata alla sottoscrizione presso una commissione di certificazione. A stabilirlo è il dlgs n. 81/2015 di riforma dei contratti di lavoro (Jobs Act), in vigore dal 25 giugno. Tra le commissioni di certificazione abilitate al nuovo compito ci sono anche quelle costituite presso gli ordini dei consulenti del lavoro, come spiegato ieri in una comunicazione agli iscritti dalla Fondazione Studi.
Il dlgs n. 81/2015, in particolare, al fine di soddisfare il requisito della legittimità e genuinità del patto di demansionamento, prevede che tale accordo venga stipulato presso le commissioni di certificazione (che sono costituite anche presso gli Ordini dei consulenti del lavoro) di cui all’art. 76 del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi). I consulenti del lavoro, dunque, potranno prestare assistenza alle parti (datore di lavoro e lavoratori) non solo nella fase di studio, ma anche durante il procedimento certificatorio. In particolare, sotto il profilo della genuinità del patto, a garanzia dei diritti del lavoratore, l’art. 2103 del codice civile, al sesto comma dice che il lavoratore può farsi assistere da un consulente del lavoro, da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato. Dunque, spiega la Fondazione, se un lavoratore volesse assicurare una maggiore presenza in famiglia e chiedesse una modifica delle mansioni, dalla quale derivi un sotto-inquadramento peggiorativo rispetto a quello d’assunzione, potrebbe certamente sottoscrivere un patto di demansionamento. E il datore di lavoro potrà certamente aderire alla richiesta del lavoratore senza il rischio che la stessa venga poi considerata nulla, ma a condizione che il patto venga concluso e sottoscritto presso le commissioni di certificazione. La Fondazione evidenzia, infine, che conseguentemente al patto di demansionamento, sulla base del nuovo inquadramento, scaturirà la rideterminazione, evidentemente peggiorativa prevista ai commi 2 e 4, dell’art. 2103 del codice civile.
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