di L. Boiero (ilpersonale.go-vip.net 5/8/2015)
All’indomani della deliberazione n. 19 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti – datata 16 giugno 2015 – laddove, in merito al quesito “E’ possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge?”, i giudici contabili così si pronunciavano: “(omissis…) La ragione di questa delimitazione dell’ambito esegetico risiede nel fatto che il comma 424 contiene solo un espresso regime derogatorio a specifiche norme che regolano la fattispecie dei limiti e dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato. Ciò comporta che la pronuncia di orientamenti interpretativi su altre disposizioni non toccate da alcuna novella legislativa esorbita dalla stessa funzione nomofilattica, attesa la diversità della disciplina e delle fattispecie considerate. Tali fattispecie, estranee alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 424 della legge 190/2014, restano confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quello che attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi” ci siamo ritrovati l’art. 5 del d.l. n. 78/2015 che prescriveva “3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale”. Riassumendo: per tre giorni – il d.l. n. 78/2015 è datato 19 giugno 2015 – tutti noi abbiamo vissuto un attimo di felicità sapendo che le assunzioni a tempo determinato erano fuori dai vincoli previsti dalla legge di stabilità, visibilio interrotto anzitempo dall’intervento del governo con il suddetto d.l. n. 78/2015.
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