di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 24/6/2015)
Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è caratterizzato da un regime di esclusività sempre più rigoroso: l’art. 53, commi VII e VII bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (come riformato soprattutto ad opera della legge 6 novembre 2012, n. 190) afferma che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza e tale autorizzazione ha lo scopo di consentire all’Amministrazione di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Ciò in attuazione di quanto prevede, più in generale, l’art. 98 Cost., in base al quale i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione: ciò significa che i dipendenti pubblici non possono e non devono mettere in atto condotte o essere portatori di interessi alternativi o confliggenti con quelli della pubblica amministrazione, a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. (sul punto si rinvia a Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Regione Lombardia, 25 novembre 2014, n. 216).
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