Il dipendente pubblico può essere revisore di Ente locale

Risulta necessario che l’Ente di appartenenza dia l’autorizzazione, valutando l’eventuale presenza di conflitti di interesse, e che il servizio venga svolto al di fuori dell’orario di servizio

 

22 Luglio 2024
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di CIRO D’ARIES (dal Sole 24 Ore)

Un dipendente di un Ente locale può svolgere l’incarico di revisore di un altro Ente locale? In caso di risposta positiva, è indifferente il fatto che l’interessato sia dipendente part time o full time? Tale incarico può essere svolto senza partita Iva ma, semplicemente, con codice fiscale, senza emissione di fattura, ricorrendo alla gestione separata INPS? Infine, analogamente, un dipendente – a tempo pieno o parziale – di un Ente locale può svolgere l’incarico di organismo indipendente di valutazione (Oiv), non necessariamente solo di un Ente locale?

Il Ministero dell’Interno, con un parere pubblicato il 25 gennaio 2021, ha rilevato che un dipendente pubblico può svolgere l’incarico di revisore di un altro Ente locale, ma è necessario che l’ente di appartenenza dia l’autorizzazione, valutando l’eventuale presenza di conflitti di interesse, e che il servizio venga svolto al di fuori dell’orario di servizio. Pertanto, tenuto conto degli articoli 53 del d.lgs. 165/2001 e 236 del d.lgs. 267/2001, nonché del d.lgs. 39/2013, la valutazione dei presupposti ai fini dell’autorizzazione all’incarico di revisore a un dipendente pubblico è rimessa all’ente locale, che deve considerare eventuali situazioni di «incompatibilità», vale a dire di impedimento che non consente il regolare svolgimento dell’attività di revisore, a causa di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo a uno stesso soggetto, da cui potrebbe derivare un conflitto di interessi. Nel caso di un dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, l’autorizzazione preventiva dell’ente di appartenenza non è obbligatoria. L’incarico non richiede l’obbligo della partita Iva e, in tal caso, il revisore non professionista è soggetto agli obblighi di iscrizione e versamento contributivo alla gestione separata INPS, ex legge 335/1995, se il totale del reddito da lavoro occasionale percepito nell’anno d’imposta è eccedente i cinquemila euro. Ferma restando la scelta facoltativa dell’ente locale di istituire l’organismo indipendente di valutazione (Oiv), i componenti dello stesso sono nominati, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale istituito al dipartimento della Funzione pubblica. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite del cumulo degli incarichi di Oiv è pari a tre. Per il resto, sono valevoli le stesse considerazioni esposte per l’incarico di revisore.

Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 22 luglio 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)

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