Il diritto alle ferie dei pubblici dipendenti

Ci occupiamo in questo articolo del diritto alle ferie dei dipendenti, rendendo disponibile un fac-simile di comunicazione dell’ufficio personale che ciascun ente potrà adeguare alle proprie specificità organizzative ed inviare ai responsabili dei servizi al fine di gestire consapevolmente le ferie residue (di competenza dell’anno precedente) dei propri dipendenti

27 Febbraio 2024
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Ci occupiamo in questo articolo del diritto alle ferie dei dipendenti, rendendo disponibile un fac-simile di comunicazione dell’ufficio personale che ciascun ente potrà adeguare alle proprie specificità organizzative ed inviare ai responsabili dei servizi al fine di gestire consapevolmente le ferie residue (di competenza dell’anno precedente) dei propri dipendenti.

Il modello è costruito ipotizzando un ente con dirigenza ed elevate qualificazioni.

Le ferie nel pubblico impiego

Ciascun lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, che matura per ogni anno di servizio prestato.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile, garantito dalle fondamenta del nostro diritto: l’art. 36 della Costituzione prevede, infatti, il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite, stabilendo che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”, mentre l’art. 2019 del Codice civile – applicabile ai pubblici dipendenti privatizzati in virtù dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 – stabilisce che il lavoratore ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

Di rilievo per il legislatore è il legame del diritto alle ferie con la tutela della salute del lavoratore: le ferie, infatti, devono essere fruite per il recupero psico-fisico del lavoratore. Analoghi principi sono stati sanciti in sede comunitaria con la direttiva 2003/88/CF sull’orario di lavoro e i riposi, che all’art. 7 stabilisce l’obbligo per gli stati membri di prendere tutte le misure necessarie perché i lavoratori beneficino di ferie annuali retribuite per un periodo di almeno 4 settimane, sia attraverso diverse sentenze, tra cui si cita la sentenza CGUE 29.11.2017 C-214/16 (massime) che ribadisce che la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite consiste nel garantire al lavoratore la sicurezza di un riposo effettivo onde assicurare la tutela della sua sicurezza e della sua salute.

Se queste sono le finalità specifiche del diritto alle ferie, la violazione di questo diritto per cause imputabili al datore di lavoro, con danni alla salute del lavoratore, potrà pertanto aprire la strada ad eventuali richieste di risarcimento da parte del lavoratore danneggiato.

 

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La maturazione delle ferie per i dipendenti degli enti locali

Per i dipendenti degli Enti Locali, l’istituto delle ferie è disciplinato, nello specifico, dalla contrattazione collettiva di comparto, in particolare dall’ art. 38 del CCNL 2019-2021 per le disposizioni generali, dall’ art. 61 per il personale a tempo determinato e dall’ art.62 per il personale a tempo parziale.

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito, durante il quale spetta la normale retribuzione, compresa la retribuzione di posizione prevista per i titolari di incarico di elevata qualificazione ed esclusi i compensi per lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per 12 mensilità.

Il CCNL del comparto Funzioni Locali stabilisce il numero di giorni spettanti per ogni lavoratore, che varia in base all’articolazione oraria settimanale dei giorni lavorativi: in caso di distribuzione dell’orario lavorativo su 5 giorni, il dipendente matura 28 giorni annui, mentre in caso di distribuzione dell’orario su 6 giorni, si maturano 32 giorni annui.

Per i dipendenti assunti per la prima volta nella Pubblica Amministrazione, la durata delle ferie è ridotta rispettivamente a 26 e 30 giorni lavorativi: per il calcolo dei giorni di ferie spettanti è utile ricordare che viene computato anche il servizio prestato presso qualsiasi pubblica amministrazione, anche di diverso comparto e anche in profilo e inquadramento diversi.

A tutti i dipendenti vengono altresì attribuite 4 giornate di riposo, ai sensi della L. 937/77 (c.d. “festività soppresse”), oltre alla giornata per la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il lavoratore presta servizio.

Per quanto riguarda l’istituto delle festività soppresse, questo è sostanzialmente equiparato a quelle delle ferie; tuttavia permangono alcune differenze sostanziali, come osservato dall’ARAN con orientamento CFC 45b, indirizzato al comparto Funzioni centrali, ma estensibile anche a quello delle Funzioni Locali.

Il CCNL infatti mantiene una distinzione tra i due istituti, come confermato dal fatto che l’art. 28 prende in considerazione separatamente le ferie (commi 1-5) e i giorni di festività soppressa (comma 6): il comma 6 infatti espressamente stabilisce che i giorni di riposo per festività soppresse sono: “…da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previsti dalla menzionata Legge n.973/77”
Pertanto, tale riferimento contrattuale consente di affermare che, in ossequio alla L. n. 937/1977, le giornate di riposo devono essere fruite esclusivamente nell’anno di riferimento e che, conseguentemente, non è possibile in alcun modo la trasposizione di quelle maturate in un determinato anno all’anno successivo a quello di maturazione
Per il calcolo delle ferie dei dipendenti neo assunti, nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio (sia in caso di assunzione a tempo indeterminato che determinato), la durata delle ferie è determinata in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno, rapportandolo in dodicesimi all’anno intero.
La frazione del mese superiore a 15 giorni è considerata per la maturazione delle ferie come un mese intero a tutti gli effetti: se un dipendente viene quindi assunto il giorno 17 del mese, non maturerà per il primo mese di assunzione alcun giorno di ferie, mentre se viene assunto il giorno 15 maturerà un rateo di ferie come se avesse lavorato un mese intero.
In linea di principio generale, la maturazione delle ferie è collegata allo svolgimento della prestazione lavorativa; indichiamo, tuttavia, di seguito, alcune casistiche individuate dal legislatore in cui le ferie vengono maturate anche in assenza dell’attività lavorativa: congedo per maternità, congedo per paternità, primo mese del congedo parentale retribuito per intero, assenza per malattia, congedo matrimoniale, permessi per donazione del sangue, permessi per motivi familiari, permessi per espletamento di visite mediche, permessi sindacali, permessi per lutto, permessi per concorsi/esami, permessi studio, riposi orari per allattamento, permessi ex L. 104/92.
Nel caso di fruizione di permessi retribuiti, le ferie continuano a maturare, mentre nei periodi di aspettativa non retribuita le ferie non maturano, in quanto il rapporto di lavoro è in quel momento sospeso.

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