Le diverse tipologie di accesso disciplinate dall’ordinamento
L’art. 22 della precitata legge, recita testualmente:” Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27”.
Risulta evidente come l’accesso documentale sia costruito attorno ad uno stretto legame di strumentalità tra le “situazioni giuridiche rilevanti” di natura individuale che fanno capo al soggetto richiedente e i documenti amministrativi, cui si chiede di accedere.In estrema sintesi l’accesso della legge 241/1990 è condizionato alla titolarità, in capo all’istante, di un interesse concreto, attuale e diretto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento cui si vuole accedere (art. 22, comma 1 legge 241/1990).
L’accesso agli di più recente normazione è, invece, quello disciplinato dal d.lgs. 97/2016 (meglio conosciuto come FOIA- Freedom of information act) che recide radicalmente l’esercizio dell’accesso rispetto alla sussistenza o preesistenza di una posizione giuridica soggettiva individuale da tutelare. Questa tipologia di accesso è definita accesso civico generalizzato, per distinguerlo dall’accesso civico cd semplice che riguarda gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ex lege. Questa tipologia di accesso, va infatti ben oltre e si spinge fino a ricomprendere atti “ulteriori” rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria…
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