In merito al
divieto della
monetizzazione delle
ferie, in considerazione di un
uso distorto sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro, il legislatore è intervenuto con il
D.L. 95/2012, che all’
art.5, comma 8 ha stabilito come “
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
All’indomani della citata disposizione legislativa, interveniva il Dipartimento della Funzione Pubblica che, con nota n. 40033 dell’8.10.2012, condivisa dal ministero dell’Economia e delle finanze, precisava una differenza tra mancata programmazione delle ferie e impossibilità di fruizione delle stesse, attenuando la previsione normativa della dizione “
non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.
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