Il divieto di pantouflage nelle aziende sanitarie

15 Luglio 2015
Modifica zoom
100%

di S. Simonetti (ilpersonale.go-vip.net 15/7/2015)

Nell’ambito delle disposizioni introdotte dalla legge n. 190 del 2012 per prevenire la corruzione e l’illegalità se ne può rilevare una di particolare complessità che è importata dal mondo della governance delle imprese private. Si tratta dell’art. 1, comma 42, che modica ed integra l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, introducendo il comma 16-ter. Il comportamento vietato riguarda, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, una attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della ex amministrazione di appartenenza: è il cosiddetto pantouflage o revolving doors (il termine inglese consente senz’altro una maggiore rappresentazione figurativa del fenomeno). La ratio della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro con l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Continua a leggere l’articolo

200 quesiti risolti sulla gestione del personale delle aziende sanitarie

200 QUESITI RISOLTI SULLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE

E-book con 200 quesiti risolti + 1

Scarica l’E-book, compila il form e sottoponi il tuo quesito all’Autore, riceverai la soluzione direttamente nella tua casella di posta elettronica

– Reclutamento – Trattamento giuridico – Trattamento economico – Relazioni sindacali – Responsabilità e sanzioni – Organizzazione aziendale – Direzione aziendale

CON GLOSSARIO TECNICO

» Acquista Subito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento