Nel mentre si deve ricordare che il comitato di settore ha, nella direttiva per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali e regionali del triennio 2022/2024, considerato come una priorità la valorizzazione del ricorso a questo istituto, nel presupposto che le risorse ad esso destinate e provenienti dal fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa vadano al di fuori del tetto del salario accessorio.
Occorre ricordare che si deve chiarire se, come sembra dal dettato letterale, sono applicabili alle pubbliche amministrazioni le previsioni dettate dall’articolo 1, commi 16 e 17 della legge n. 213/2023, cd di bilancio 2024, per il quale nell’anno 2024 è previsto che siano esclusi dalla formazione del reddito imponibile i fringe benefits erogati dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze di acqua, luce e gas, per l’affitto della casa e/o per gli interessi sui mutui per la prima casa. Per la stessa disposizione, tale esenzione è riconosciuta fino a 2.000 euro per i dipendenti che hanno figli a carico e fino a 1.000 per gli altri ed essa si estende anche alla base imponibile della contribuzione previdenziale. Disposizioni che incentivano il ricorso alla erogazione di benefici al personale dipendente.
La possibilità di destinare risorse provenienti dal fondo per la contrattazione decentrata con la esclusione dal tetto al salario accessorio, assume una importanza dirimente, posto che sono pochissime le amministrazioni che avevano negli anni precedenti già stanziato risorse per il finanziamento di questo istituto, e che le somme provenienti dai risparmi ottenuti con piani di razionalizzazione ex articolo 16 del d.l. n. 98/2011 sono assai limitate.
Il collocamento al di fuori del tetto del fondo
Gli oneri per il welfare integrativo devono essere compresi nel tetto di spesa del personale e devono essere invece esclusi dal tetto del salario accessorio del 2016. Sono queste le indicazioni contenute nel parere dei giudici contabili lombardi n. 91/2024.
Sul primo punto leggiamo testualmente che “la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti (art. 82 CCNL vigente) costituisce un’uscita soggetta al tetto di spesa per il personale alla luce dell’art. 1, l. n. 296/2006, restando perciò fermi i principi sanciti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nelle due deliberazioni n. 8/2011 e 20/2018. Tale conclusione è peraltro corroborata dal vincolante insegnamento nomofilattico per il quale “nell’agglomerato soggetto a vincolo devono essere considerate tutte le spese di personale utilizzato dall’unione”. Sulla esclusione dal tetto del salario accessorio delle risorse del fondo per la contrattazione decentrata destinate a questa finalità sono richiamati i pareri della stessa sezione regionale di controllo n. 174/2023 e n. 39/2024: “qualora il Fondo risorse decentrate venga destinato al welfare integrativo, come innovativamente previsto dall’articolo 82 (nda del CCNL 16.11.2022), detto Fondo, in parte qua, non è assoggettato al limite fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Quest’ultimo, infatti, si riferisce al trattamento economico accessorio del personale ossia ad elementi a carattere retributivo, mentre i benefici di natura assistenziale e sociale del welfare integrativo hanno natura non retributiva”.
Tali pareri riprendono le indicazioni contenute nelle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del Piemonte n. 14/2024 e Lombardia n. 39/2024. Per la prima si deve ricordare, come dato consolidato, “la necessità del rispetto assoluto ed incondizionato di tutta la vigente normativa, intesa al contenimento delle spese per il personale. Resta fermo, infatti, che le risorse destinate alla previdenza integrativa rientrano negli aggregati finanziari che compongono la spesa di personale, al pari delle altre voci di natura contributiva o previdenziale che la legge pone a carico del datore di lavoro pubblico ai fini del rispetto del principio di riduzione tendenziale della spesa di personale”. Quindi, siamo nell’ambito di risorse che entrano pienamente nella spesa del personale, calcolata sia sulla base dei commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006 (cioè rispetto del tetto della spesa media del triennio 2011/2013), sia sulla base dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 (cioè per determinare le capacità assunzionali in relazione alle entrate correnti ed al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità). Nel merito la deliberazione chiarisce che “le Sezioni regionali di controllo di questa Corte hanno precisato che non rientrano nel limite sopra citato (nda il tetto del salario accessorio del 2016) quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale. Ne segue, secondo gli orientamenti giuscontabili maturati sulla questione, ai quali la Sezione ritiene di aderire (deliberazioni SRCVEN/503/2017, SRCLIG/61/2023 e SRCLIG 27/2019, SRCLOM/174/2023), che le misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 CCNL, benché finanziate dal Fondo risorse decentrate, non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL”.
Per la seconda, sul “rapporto tra le eventuali risorse del fondo ex art. 79 CCNL destinate al welfare integrativo da un lato, e l’articolo 23, d.lgs. n. 75/2017 dall’altro, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla precedente pronuncia di questa stessa Sezione richiamata dal Comune nella richiesta di parere, ossia dalla deliberazione n. 174/2023/PAR, con la quale è stato affermato che le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017. Ciò, fermo restando quanto espressamente statuito dall’articolo 80 del predetto CCNL, sub comma 1 ult. periodo, e comma 2, lett. k) (nda per cui solo le risorse di parte stabile possono essere utilizzate come incremento della parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata degli anni successivi e che le risorse del fondo per la contrattazione decentrata possono essere destinate all’attuazione dei piani di welfare integrativo)”.
Ed inoltre, per la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria, parere n. 61/2023, “le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all’art 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, stante la loro natura assistenziale e previdenziale”. Ed ancora, “le misure di welfare integrativo non sono assoggettate al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL”.
Le risorse per il welfare entro il tetto del fondo
Le risorse del Fondo per la contrattazione decentrata destinate al finanziamento del welfare integrativo vanno assoggettate al tetto del salario accessorio, con particolare e specifico riferimento alla utilizzazione a tal fine delle risorse di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c), del CCNL 16.11.2002, cioè le risorse aggiuntive collegate a “scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti”. E’ quanto afferma, anche modificando per taluni aspetti un proprio precedente parere, la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria n. 27/2024.
In premessa, leggiamo che “ai fini dell’applicabilità dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, il legislatore ha posto, come unico discrimen, la destinazione delle risorse a finalità retributive. Tale destinazione è riconosciuta al Fondo per le risorse decentrate.. Con la certificazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria, l’assoggettamento delle risorse del Fondo al limite in questione è da ritenersi definitivamente assolto, non potendo esser più ripetuto all’esito della contrattazione decentrata. Ciò anche nel caso in cui l’Accordo decentrato abbia, ai sensi dell’articolo 80, comma 2, lett. k), del CCNL, utilizzato talune risorse del Fondo per finalità di welfare integrativo, anziché per finalità retributive. In definitiva, ai fini dell’assoggettamento all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, il successivo (rispetto alla costituzione) concreto utilizzo delle risorse del Fondo risultante dall’Accordo decentrato è irrilevante”.
Di conseguenza, vengono tratte le seguenti conclusioni: “le misure di welfare integrativo possono essere finanziate a) utilizzando le risorse già destinate, negli esercizi precedenti, alle medesime finalità, nel rispetto del limite di spesa storica posto dall’articolo 82, comma 2, primo periodo, prima parte, del vigente CCNL Funzioni locali (che prevede che Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme”), limite finanziario autonomo e distinto rispetto a quello previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016; b) utilizzando, eventualmente, quota parte delle risorse che possono alimentare il fondo per la contrattazione integrativa ex articolo 79, del medesimo CCNL, come previsto dall’articolo 82, comma 2, primo periodo, seconda parte del CCNL (mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’articolo 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”), con conseguente incidenza e necessità di osservanza del limite di finanza pubblica posto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016; c) con le eventuali economie derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011, come previsto dall’articolo 82, comma 2, secondo periodo, del CCNL”.
Per il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 228052/2023 “le misure di welfare integrativo, sin dalla prima norma di contenimento della retribuzione accessoria introdotta dall’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, non sono considerate ai fini della verifica del rispetto del tetto della retribuzione accessoria nell’ampia giurisprudenza sull’argomento proprio in ragione della natura assistenziale e previdenziale non assimilabile alla retribuzione accessoria specificamente individuata nelle norme di contenimento che si sono nel tempo succedute”. Ed ancora, “le risorse destinate alla componente variabile del fondo per la contrattazione integrativa individuate dall’articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL 16 novembre 2022, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione stabilito in sede negoziale, siano da intendersi nel perimetro di verifica del limite 2016 della retribuzione accessorio.. in tal modo, si consentirebbe ad ogni amministrazione di appostare a questo scopo risorse finanziarie avendo come perimetro unicamente la propria capacità di bilancio, con ciò determinando un imprevedibile incremento della dinamica della spesa di personale, con conseguenti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”.
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