Il fondo per la contrattazione decentrata 2019

Spetta alle amministrazioni e, per essi al dirigente e/o responsabile competente, provvedere alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata: è questo il passaggio preliminare essenziale per dare corso alla contrattazione collettiva decentrata integrativa

2 Marzo 2020
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Spetta alle amministrazioni e, per essi al dirigente e/o responsabile competente, provvedere alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata. È questo il passaggio preliminare essenziale per dare corso alla contrattazione collettiva decentrata integrativa. Al riguardo si deve tenere presente che le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si stanno in modo sostanzialmente unanime indirizzando nella direzione di considerare illegittima la contrattazione tardiva, intendendo come tale non solo quella che interviene nell’anno successivo, ma anche quella che interviene alla fine dell’anno. Nella costituzione del fondo, che deve essere effettuata tenendo conto delle regole dettate dal CCNL 21 maggio 2018, le regioni a statuto ordinario, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni devono dare applicazione alle prescrizioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.

La costituzione del fondo

Spetta al dirigente e/o responsabile individuato dall’ente provvedere, con una specifica determinazione alla costituzione del fondo per le risorse decentrate. L’organo di governo ha uno spazio di intervento che è limitato esclusivamente all’inserimento ed alla determinazione della misura delle risorse di parte variabile che appartengono alla sfera della discrezionalità dell’ente. Quindi la giunta è chiamata a pronunciarsi sugli incrementi, che ovviamente devono essere compresi nel tetto delle risorse destinate al salario accessorio nel 2016, fino allo 1,2% del monte salari 1997 e/o alla realizzazione degli obiettivi, anche di mantenimento, che l’ente si è dato. Si ricorda che, sulla base delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001, è necessario che anche il consiglio sia informato di tale scelta e si esprima.
Sul terreno delle relazioni sindacali, i contratti collettivi nazionali di lavoro, da ultimo quello del 21 maggio 2018, non prevedono nessuna forma di contrattazione e l’ente è obbligato a dare ai soggetti sindacali (che ricordiamo essere la RSU e le organizzazioni che hanno firmato il contratto nazionale)….

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