La costituzione del fondo
Spetta al dirigente e/o responsabile individuato dall’ente provvedere, con una specifica determinazione alla costituzione del fondo per le risorse decentrate. L’organo di governo ha uno spazio di intervento che è limitato esclusivamente all’inserimento ed alla determinazione della misura delle risorse di parte variabile che appartengono alla sfera della discrezionalità dell’ente. Quindi la giunta è chiamata a pronunciarsi sugli incrementi, che ovviamente devono essere compresi nel tetto delle risorse destinate al salario accessorio nel 2016, fino allo 1,2% del monte salari 1997 e/o alla realizzazione degli obiettivi, anche di mantenimento, che l’ente si è dato. Si ricorda che, sulla base delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001, è necessario che anche il consiglio sia informato di tale scelta e si esprima.
Sul terreno delle relazioni sindacali, i contratti collettivi nazionali di lavoro, da ultimo quello del 21 maggio 2018, non prevedono nessuna forma di contrattazione e l’ente è obbligato a dare ai soggetti sindacali (che ricordiamo essere la RSU e le organizzazioni che hanno firmato il contratto nazionale)….
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