Il fondo per la contrattazione dopo il Decreto Crescita

L’entrata in vigore delle novità contenute nell’art. 33 del decreto e le connesse incertezze applicative stanno rallentando la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata e l’avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti decentrati

29 Luglio 2019
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L’entrata in vigore delle novità contenute nell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e le connesse incertezze applicative stanno rallentando la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata e, di conseguenza, l’avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti decentrati. Si tenga presente che nella gran parte delle amministrazioni comunali e regionali (con riferimento a quelle destinatarie della novella normativa) il contratto decentrato integrativo del 2019 deve dare concreta attuazione ad una parte molto importante delle novità contenute nel CCNL 21 maggio 2018, visto che il contratto dell’anno scorso in numerose realtà è stata definita come una intesa “ponte”, cioè un accordo che ha rinviato al 2019 l’applicazione delle principali novità introdotte dal contratto nazionale del triennio 2016/2018, continuando ad applicare le indennità previste dai precedenti contratti nazionali. Ed ancora, le progressioni economiche sono inibite dalla mancata contrattazione e, quindi, dalla mancata costituzione dei fondi. Si deve inoltre ricordare che la contrattazione tardiva, intendendo come tale quella che interviene oltre l’anno di riferimento, ed ancora di più la mancata costituzione del fondo, determinano delle conseguenze pesantemente negative sulla erogazione delle risorse al personale dipendente. Come conseguenza della mancata tempestiva formazione del fondo e/o della mancata tempestiva contrattazione, le norme del CCNL 21 maggio 2018 consentono di aggiungere al fondo di parte variabile i risparmi derivanti solamente dalla parte stabile non utilizzata. I principi dettati a seguito dell’armonizzazione dei sistemi contabili consentono di considerare nell’avanzo vincolato solamente le risorse impegnate dal contratto decentrato stipulato entro l’anno e/o la parte stabile del fondo.

Si deve subito evidenziare che, fatte salve le novità di incerta applicazione nella parte più rilevante introdotte dal citato d.l. n. 34/2019 sul tetto del fondo e sulla sua diminuzione o aumento in relazione alla variazione del personale in servizio, non vi sono nuove regole per la costituzione dei fondi, per cui si deve dare corso alla applicazione dell’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018.
E’ dunque quanto mai opportuno che gli enti diano corso rapidamente alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata, anche in via provvisoria, e possano di conseguenza consentire l’avvio della contrattazione decentrata, evitando le conseguenze negative che, tanto in applicazione delle disposizioni del contratto nazionale tanto a seguito dei principi della cd contabilità armonizzata, si possono determinare a seguito della mancata costituzione del fondo e/o della mancata contrattazione decentrata integrativa.

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