Le risorse di parte stabile non più utilizzate vanno ad incrementare il
fondo per la
contrattazione decentrata; le
deroghe al
tetto di questo fondo sono esclusivamente quelle stabilite dal
D.Lgs. n. 75/2017; le
capacità assunzionali a tempo indeterminato possono essere utilizzate per il recupero di somme illegittimamente inserite in tale fondo e gli assegni
ad personam vi entrano anch’esse. Sono queste le principali indicazioni in tema di fondi per le
risorse decentrate che si ricavano dalle più recenti deliberazioni delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei Conti.
Le risorse di parte stabile non utilizzate
Le risorse della parte stabile del fondo che cessano di essere utilizzate devono incrementare il fondo per la contrattazione decentrata, sulla base delle regole contrattuali. Con tali risorse si deve comunque restare entro il tetto massimo fissato dal legislatore, cioè attualmente il fondo del 2016. Si deve inoltre ricordare che le risorse di parte stabile risparmiate in un esercizio vanno ad incrementare la parte variabile del fondo dell’anno successivo.
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