di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 18/7/2012)
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa introdotta dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi) in relazione ad esigenze di carattere occasionale e saltuario dei datori di lavoro.
Leggi successive (6 agosto 2008, n. 133; 9 aprile 2009, n. 33; 23 dicembre 2009, n. 191) hanno ampliato l’ambito soggettivo di applicazione ed i settori di attività in cui il lavoro accessorio può essere ammesso. Numerose sono anche le Circolari dell’Inps intervenute sulla materia (fra le tante, v. 1 dicembre 2008, n. 104; 24 marzo 2009, n. 44; 26 maggio 2009, n. 76; 9 luglio 2009, n. 88; 3 febbraio 2010, n. 17).
Con il lavoro accessorio entrambe le parti traggono un beneficio: il datore di lavoro (detto committente) beneficia di prestazioni garantite dalla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e previdenziale pur non dovendo stipulare con il lavoratore un contratto di lavoro; il prestatore di lavoro ottiene un compenso esente da ogni imposizione fiscale, che non incide sullo status di disoccupato o inoccupato. Il compenso, erogato mediante voucher, è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
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