La vicenda
A seguito dell’estromissione per esito negativo del superamento del periodo di prova, dove il giudizio negativo era riferito sia alla mancata riorganizzazione dell’ufficio di staff che ad evidenti errori sulla regolarità amministrativa e contabile di talune procedure, il dirigente adiva il giudice del lavoro per far dichiarare l’illegittimità della sua estromissione perché nel contratto di lavoro stipulato avrebbero dovuto essere specificati, fra l’altro, l’incarico conferito, gli obiettivi generali da conseguire, le modalità di effettuazione delle verifiche, che condizionano anche il corretto espletamento della prova, dovendo questa essere condotta in relazione allo specifico incarico assegnato. Pertanto, il giudizio negativo non poteva validamente essere prodotto dall’Ente in mancanza dell’accertamento e verifica dei risultati negativi riscontrati. Anzi, nel contratto individuale vi era solo l’indicazione che le mansioni di dirigente sarebbero state svolte presso il settore economico finanziario, pertanto, le contestazioni avanzate dal Capo Settore e dal Direttore Amministrativo non riguardavano compiti formalmente assegnati nel contratto che, per la sua genericità, doveva ritenersi affetto, quanto al patto di prova, da nullità assoluta. Aggiunge che non può rientrare nei compiti del dirigente in prova la riorganizzazione dell’ufficio e precisa, ancora, di essersi attenuto alle procedure sino a quel momento seguite dal dirigente che l’aveva preceduto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento