La lettura della decisione, ci consente di richiamare la disciplina da applicare al personale in distacco presso gli Uffici Giudiziari.
L’art. 5 del D.Lgs. n. 271/89, regola la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria prevedendo che “le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi…”.
In base alla previsione citata, risulta chiaramente che le sezioni di Polizia giudiziaria sono composte in via ordinaria da agenti di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’arma dei Carabinieri, del corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.
Soltanto qualora ricorrano particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello e del Procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi.
I comuni normalmente ricadono in quest’ultima ipotesi, dove per poter essere assegnati alle Sezioni di Polizia giudiziaria, gli interessati presentano domanda all’Amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sedi vacanti.
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