Il personale nei piani anticorruzione

Le principali indicazioni operative per la redazione dei piani anticorruzione e per lo svolgimento delle attività previste dalla legge n. 190/2012: suggerimenti per le amministrazioni locali

21 Gennaio 2019
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Particolare attenzione al cd. “pantouflage” o incompatibilità sopravvenuta ed alla rotazione, in particolare a quella straordinaria, nonché adeguamento dei codici di comportamento ed introduzione nei Piccoli Comuni della figura del referente per la prevenzione della corruzione cui assegnare compiti di affiancamento del responsabile, soprattutto nel caso in cui lo stesso sia impegnato in una pluralità di amministrazioni ed indicazione che di regola il responsabile per la prevenzione della corruzione non deve essere parte dell’organismo di valutazione a seguito del potenziale conflitto di interessi che si può innestare con riferimento al controllo dell’applicazione delle norme sulla trasparenza. Possono essere così riassunte le principali indicazioni operative per la redazione dei piani anticorruzione e, più in generale, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge n. 190/2012 e dai suoi provvedimenti attuativi che sono contenuti nella deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
Di tali suggerimenti le amministrazioni devono tenere conto nella redazione dei propri piani per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, piani che ricordiamo devono essere approvati dalla giunta entro il 31 dicembre.

Il pantouflage o incompatibilià sopravvenuta

La deliberazione ANAC dà una lettura nuova ed estensiva delle norme dettate sul cd “pantouflage”, cioè sulla incompatibilità sopravvenuta. Essa si deve ritenere estesa ai soggetti che sono “legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo”, quindi ad esempio ai dirigenti ed ai responsabili nominati sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000. Ed ancora viene chiarito che il divieto deve “intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi .., mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di un incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi”.

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