La dirigenza sanitaria è l’unica nell’ambito del pubblico impiego che può fruire del rapporto di lavoro part time. In realtà l’istituto contrattuale è definito “
rapporto di lavoro con impegno orario ridotto”, formulazione che, quando venne introdotta nel 2001 tale possibilità, piaceva di più ai sindacati perché il termine stesso “part time” poteva sminuire le prerogative dirigenziali già fortemente compromesse dalla sussistenza di molti istituti normo-economici usualmente incompatibili con la qualifica dirigenziale (orario di lavoro predefinito, vincoli e limiti in tema di orario e riposi, lavoro straordinario, ecc.). Il regime ad impegno ridotto risale al CCNL del 22 febbraio 2001, integrativo del precedente CCNL dell’8 giugno 2000 che all’art. 64 conteneva una norma programmatica con la quale si comprendono il senso e le finalità perseguite dalle parti negoziali. Afferma, infatti, l’art. 64 che “
le parti, pur prendendo atto che nell’art. 20, comma 1, punto 18 bis, della legge 488/1999, l’istituto del part – time non è consentito ai dirigenti sanitari, concordano sulla necessità ed urgenza di affrontare il problema dell’utilizzazione di tale istituto esclusivamente in quei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta”. Ecco quindi motivata la scelta di estendere il part time – perché tale è – ai dirigenti medici e veterinari e l’unica differenza sostanziale rispetto al personale dei livelli era quella della necessaria sussistenza di esigenze familiari rispetto alla libera opzione concessa alla generalità dei lavoratori. Insomma, un medico non “sceglie” volontariamente di lavorare 18 ore alla settimana come un infermiere o un assistente amministrativo – magari per svolgere un’altra attività – ma può chiederlo solo in presenza di particolari condizioni.
La disciplina del rapporto in questione è rimasta inalterata per 18 anni fini all’entrata in vigore del recente
CCNL del 19 dicembre 2019 della nuova Area della Sanità che ha notevolmente rivisitato le caratteristiche sia normative che economiche del rapporto…
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