Il legislatore è venuto in aiuto agli Enti locali in diverse occasioni permettendo di recuperare il salario accessorio distribuito in accesso, rispetto ai limiti di superamento delle risorse decentrate, ovvero di poter adeguare la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, in enti privi di dirigenti, ai nuovi valori definiti dal
contratto nazionale per le Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 senza che tale maggiorazioni potesse rilevare nei vincoli di crescita del salario accessorio
(art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017). In pratica il recupero del salario accessorio o l’incremento delle posizioni organizzative può essere reso possibile anche in presenza di una correlata riduzione delle capacità assunzionali. La
Corte dei conti del Veneto (deliberazione n. 66/2020) è dovuta intervenire sulla possibilità di compensare il salario accessorio in eccesso mediante correlata riduzione della capacità assunzionale, senza che tale compensazione possa determinare un aumento della spesa del personale (esempio utilizzando la mobilità volontaria neutra). In altri termini, dovendo il recupero essere effettivo, allora si dovrà realizzare un vero e proprio contenimento equivalente nella spesa del personale dell’ente attraverso una razionalizzazione organizzativa.
La normativa di riferimento
Le somme indebitamente erogate del salario accessorio, debbono essere integralmente recuperate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221 (risparmi sugli uffici dirigenziali), certificati dall’organo di revisione, e di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228 (risparmi conseguenti…
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