Il fatto riguarda la decadenza del predetto incarico successivamente deliberata dall’ente locale a causa della mancata presentazione da parte del professionista degli elaborati progettuali nei termini previsti dal medesimo contratto e dal disciplinare. Avverso tale revoca il professionista ha proposto il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, chiedendo l’annullamento della predetta delibera di revoca della giunta comunale. Con successivo decreto presidenziale veniva accolto il ricorso e, per l’effetto, annullata la citata delibera di giunta comunale di revoca dell’incarico al ricorrente. Con atto di citazione il professionista ricorreva innanzi al Giudice ordinario per il risarcimento del danno cagionato dalla predetta deliberazione di giunta municipale, delibera annullata con decreto presidenziale. La causa innanzi al Giudice ordinario veniva decisa con la declaratoria del difetto di giurisdizione del Tribunale di Enna in favore del TAR della Sicilia con sentenza depositata il 26 aprile 2013.
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