L’art. 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, dispone: “l’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”.
Il comma citato appare, in relazione al dato letterale, di non facile interpretazione per diversi profili.
Il rispetto degli impegni contrattuali al tempo di Renzi
Commento sulla abrogazione del divieto di reformatio in peius ed alla circolare del Prefetto Cimmino sul trattamento economico dei segretari comunali e provinciali
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