Il rispetto dei tempi di pagamento e la indennità di risultato dei dirigenti

14 Maggio 2024
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Ampia responsabilizzazione degli organismi di revisione e di valutazione nell’accertamento del rispetto dei tempi di pagamento e nella conseguente decurtazione della indennità di risultato di dirigenti ed elevate qualificazioni nelle amministrazioni che ne sono prive. Impossibilità di graduare la misura del taglio stesso in caso di mancato rispetto del vincolo. Possibilità offerta agli enti nei contratti di pattuire, in modo motivato, un allungamento dei tempi di pagamento, comunque non oltre 60 giorni. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel quaderno operativo ANCI n. 49 “Rispetto dei tempi di pagamento: interventi organizzativi e modalità di misurazione e valutazione della performance”.

I soggetti coinvolti

Il vincolo legislativo è dettato per i dirigenti e, negli enti che ne sono privi, per i responsabili cui sono stati conferiti gli incarichi di elevata qualificazione. Non siamo, quindi, in presenza di un fattore che incide in modo automatico sulla valutazione dei dipendenti. Appare comunque utile ed opportuno il loro coinvolgimento attraverso l’assegnazione del rispetto dei tempi di pagamento come un obiettivo per l’intero ente ed attraverso l’adozione di specifiche misure di razionalizzazione organizzativa ed ingegnerizzazione dei procedimenti.
Un compito essenziale è svolto dal collegio dei revisori dei conti, che “deve verificare l’attuazione delle disposizioni volte a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.. se gli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sono stati raggiunti, considerando l’indicatore di ritardo annuale elaborato mediante la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente .. il corretto riconoscimento della retribuzione di risultato ai dirigenti/incaricati di Elevata Qualificazione interessati, considerando le riduzioni previste nel PIAO, ovvero nel sistema di misurazione e valutazione della performance ovvero negli atti integrativi dei provvedimenti di assegnazione degli incarichi in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali”. Ed ancora, “gli organi di revisione economico finanziaria dovranno illustrare le risultanze delle attività di verifica sul riconoscimento degli emolumenti in questione al personale dirigenziale interessato, nella relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo da trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti”.
Gli organismi di valutazione devono “verificare la corretta implementazione delle misure volte a garantire il rispetto dei tempi di pagamento, come definito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in conformità con l’art. 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13”, “effettuare una analisi approfondita delle azioni intraprese dagli enti locali per assicurare la tempestività dei pagamenti, inclusa l’adozione di direttive, linee guida e regolamenti organizzativi, come previsto dalla circolare n. 17 del 9 aprile 2024 della RGS”; “valutare la mappatura dettagliata, predisposta dagli Enti, di tutte le fasi del ciclo passivo della spesa, dalla determinazione del fabbisogno fino al pagamento della fattura e alla chiusura del debito, come richiesto dalla circolare n. 17 del 9 aprile 2024 della RGS”; “garantire che il rispetto dei tempi di pagamento, sebbene incida esclusivamente sull’erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti/incaricati di Elevata Qualificazione sia un obiettivo trasversale all’intera struttura organizzativa degli enti, in fase di validazione della sezione performance del PIAO, assicurandosi, al contempo, del collegamento tra il tempo medio di ritardo dei pagamenti e la performance erogata ai dirigenti/incaricati di Elevata Qualificazione”; “riferire tempestivamente all’organo di revisione sull’andamento del rispetto dei tempi di pagamento e sulle eventuali criticità riscontrate, contribuendo così alla trasparenza e alla correttezza della gestione finanziaria dell’ente. Tale obbligo di comunicazione è conforme all’articolo 41, primo comma, del decreto legge n. 66 del 2014, che prevede la presentazione di relazioni contenenti l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e le misure adottate o previste per garantire la loro tempestiva effettuazione”.

La misura del taglio

Ci viene ricordato che siamo in presenza di un obiettivo che non consente una valutazione differenziata del grado di raggiungimento: per cui il risultato sarà il rispetto del vincolo o il suo mancato rispetto, cd on-off. Il che porterà nel primo caso alla non applicazione di alcuna decurtazione e, nel secondo, alla assegnazione di un punteggio pari a zero nella valutazione o al taglio del 30% della indennità di risultato.

L’allungamento dei termini

Gli enti possono prevedere un motivato ed eccezionale aumento dei tempi di pagamento, ma comunque non oltre i 60 giorni; ciò si può realizzare tramite una pattuizione con i privati.
Ci viene ricordato che questa scelta deve essere formalizzata per iscritto e che essa deve essere adeguatamente motivata in relazione “alla natura particolare del contratto od a talune sue caratteristiche”. Ma, soprattutto, il nuovo termine, anche in questo caso per espresso vincolo normativo, non può superare i 60 giorni. Ed ancora, le clausole che non rispettano tale vincolo sono da ritenere illegittime ed automaticamente sostituite dal dettato legislativo, a partire dalla previsione ad esempio di un termine di 120 giorni per i pagamenti.

Il dettato legislativo

La norma fondamentale di riferimento è il Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Altre disposizioni di rilievo sono le seguenti: Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Decreto-legge dell’ 8 aprile 2013, n. 35, Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; Decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale; Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune; Decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19. Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le altre indicazioni

Solamente le amministrazioni che hanno più codici univoci possono scegliere di dare corso all’applicazione del vincolo dettato dall’articolo 4 bis, comma 2, del d.l. n. 13/2023, cioè il vincolo a che una quota non inferiore al 30% del totale del punteggio della valutazione in modo differenziato per singolo codice univoco. Ci viene ricordato che la Piattaforma dei Crediti Commerciali della Ragioneria Generale dello Stato consente alle amministrazioni di disporre in modo differenziato di questo indicatore per singolo codice univoco. Il Quaderno Anci mette al riguardo in evidenza che la scelta della misurazione in modo unitario nell’intero ente presenta la criticità di non garantire che i singoli dirigenti hanno rispettato il vincolo dettato dal legislatore, in quanto i ritardi di alcuni possono essere “compensati con l’anticipo” di altri.
Gli enti possono dare applicazione al vincolo inserendo questo come un obiettivo che deve pesare per almeno il 30% della intera valutazione, quindi non soltanto della quota assegnata al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale: il Quaderno esprime una preferenza per l’inserimento nella performance individuale. Tale inserimento può essere perseguito tanto assegnando questo come uno degli obiettivi quanto facendone un fattore autonomo. L’Anci, anche se la opzione non è espressamente prevista dal legislatore, apre alla possibilità di dare applicazione al dettato legislativo attraverso il taglio della indennità di risultato nella misura del 30%, quindi senza modificare la metodologia di valutazione e senza assegnare un peso preponderante tra gli obiettivi al rispetto dei tempi medi di pagamento, nel caso di mancato rispetto. Questa opzione viene infatti giudicata come “adeguata a perseguire gli effetti indicati dalla previsione normativa”.

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