Il “taglia idonei” ai concorsi pubblici non viene ammesso prima della L. n. 112/2023

10 Maggio 2024
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Il TAR Lazio, (Sez. II ter), con la sentenza del 2 aprile 2024, n. 6362, ha stabilito che la normativa sul cosiddetto “taglia idonei” non può essere applicata ai concorsi pubblici banditi prima dell’entrata in vigore della Legge n. 112 del 2023, anche se la pubblicazione delle graduatorie è avvenuta successivamente.

Il TAR ha affermato che l’Amministrazione non può applicare la norma del “taglia idonei” ad un concorso bandito prima dell’entrata in vigore della Legge n. 112 del 2023.

Il taglia idonei

La normativa sul “taglia idonei” è stata introdotta nel 2023 per limitare il numero degli idonei nelle graduatorie finali dei concorsi pubblici. In passato, tutti coloro che superavano il punteggio minimo delle prove o della prova unica venivano inseriti in graduatoria. Con l’introduzione del “taglia idonei”, il legislatore ha voluto limitare il numero degli idonei ai concorsi entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi.

La disciplina del “taglia idonei” è stata modificata dall’art. 28 ter del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, con la riformulazione dell’art. 35, comma 5 ter, del D.lgs. 165/2001. Secondo questa nuova normativa, nei concorsi pubblici, ad eccezione di quelli per il reclutamento del personale sanitario, educativo e scolastico, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite del 20% dei posti messi a concorso.

La decisione

La sentenza del TAR Lazio afferma che il comma 2 dell’art. 28 del D.L. n. 75/2023 ha congelato la normativa sul “taglia idonei” introdotta con il D.L. n. 44/2023, differendone l’applicazione alle procedure indette successivamente.

Si può quindi dedurre che il legislatore ha sostituito la disciplina prevista dall’art. 1 bis del D.L. n. 44/2023, in vigore al momento dell’indizione del bando, con l’art. 28 ter del D.L. n. 75/2023, probabilmente a causa della difficoltà di interpretazione del testo letterale dell’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001.

Il testo discute della connessione temporale tra la Legge n. 74/2023, che è stata convertita dal Decreto Legge n. 44/2023, e l’articolo 28 ter del Decreto Legge n. 75/2023. Si sostiene che questa stretta connessione temporale suggerisce che il legislatore abbia sostituito la disciplina prevista dall’articolo 1 bis del Decreto Legge n. 44/2023, che era in vigore al momento dell’indizione del bando, probabilmente a causa della sua difficile interpretazione letterale per quanto riguarda l’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

A supporto di questa tesi, viene citato il testo del comma 2 dell’articolo 28 ter del Decreto Legge n. 75/2023, che afferma che le disposizioni dell’articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del Decreto Legislativo n. 165/2001 si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero il 17 agosto 2023.

In conclusione, il ricorso viene accolto.

Redazione Il Personale

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