Massima
In orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Fatto
Alcuni infermieri impiegati presso un Ospedale umbro hanno domandato la condanna dell’Ausl competente della Regione Umbria al pagamento del compenso a titolo di indennità per lavoro straordinario, per il tempo occorrente per la vestizione, anticipato di 15 minuti rispetto all’inizio del turno, e per il passaggio di consegne al personale del turno montante al termine dello stesso (15 minuti).
Dopo due gradi di giudizio, viene presentato ricorso in Cassazione, adducendo:
- Il giudice d’appello non avrebbe correttamente valutato il valore del “tempo divisa” nell’economia della prestazione degli infermieri, consistente in una modalità costante di anticipo e di ritardo rispetto all’orario ordinario finalizzata ad indossare e a dismettere la divisa fornita dall’ospedale;
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