Il termine iniziale del procedimento disciplinare nella riforma “Madia” D.Lgs. n. 75/2017

La riforma introdotta con il D.lgs. n. 75/2017, incide in maniera significativa su svariati aspetti del procedimento disciplinare nel settore del pubblico impiego “privatizzato”.

31 Agosto 2017
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La riforma introdotta con il D.lgs. n. 75/2017, incide in maniera significativa su svariati aspetti del procedimento disciplinare nel settore del pubblico impiego “privatizzato”.

Uno di quelli su cui il legislatore delegato si è soffermato, in maniera prima facie non immediatamente percepibile ma invece di non scarsa rilevanza, è quello della decorrenza del termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare e quindi il correlativo termine per la definizione del medesimo, quindi per il legittimo esercizio del potere disciplinare.

È noto ai lettori della Rivista che ci ospita che una prima stesura del decreto n. 75/2017 aveva diversamente disciplinato la tematica che occupa, sostanzialmente giungendo all’abrogazione o quantomeno alla sostanziale dequotazione del rilievo della violazione dei termini procedimentali, avendo stabilito che, in tale ipotesi, solo laddove vi fosse compressione dei diritti di difesa del lavoratore sottoposto all’azione disciplinare si sarebbe potuto pervenire all’annullamento del provvedimento sanzionatorio per violazione dei termini.
Tale disposizione è stata poi modificata in sede di stesura definitiva, di quello che poi è divenuto il d. lgs. n. 75/2017, laddove, recependo il parere del Consiglio di Stato reso il 21 aprile 2017, è stato ripristinato lo status quo ante, con l’espressa previsione di perentorietà del termine iniziale (quello per la contestazione di addebito) e finale (adozione del provvedimento sanzionatorio), nel novellato art. 55 bis comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001.

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