Il tetto al fondo per le risorse decentrate

Nella costituzione del fondo le amministrazioni devono tenere conto del vincolo dettato dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017, in base al quale a partire dal corrente anno il fondo per le risorse decentrate non potrà superare quello del 2016

18 Settembre 2017
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Nella costituzione del fondo le amministrazioni devono tenere conto del vincolo dettato dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017, in base al quale a partire dal corrente anno il fondo per le risorse decentrate non potrà superare quello del 2016 o, per meglio dire, le risorse per il salario accessorio del 2017 devono stare nel tetto di quelle destinate allo stesso scopo nel 2016. In deroga a tale tetto vanno le risorse indicate espressamente dalla Ragioneria Generale dello Stato e dai pareri delle sezioni della Corte dei Conti. E cioè risorse che sono destinate a gruppi specifici di dipendenti e non possono essere erogate a tutto il personale. Rimane aperto il nodo della inclusione o meno nel tetto del fondo degli incentivi delle funzioni tecniche. Ma ciò non deve essere d’impedimento alla rapida costituzione del fondo.

La costituzione

Si deve subito evidenziare la necessità che le amministrazioni che non lo hanno già fatto costituiscano rapidamente il fondo per le risorse decentrate: ricordiamo che è questa una condizione preliminare e vincolante per l’avvio della contrattazione e, di conseguenza, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo.
Occorre ricordare che, sulla base dei principi contabili, in caso di mancata costituzione del fondo solamente le risorse di parte stabile e, a giudizio della Ragioneria Generale dello Stato, ma non della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise, quelle previste da specifiche disposizioni di legge vanno nell’avanzo vincolato e, di conseguenza, possono confluire nel fondo per le risorse decentrate.

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