È diffusa l’opinione, in giurisprudenza ed in letteratura, che il trasferimento del dipendente possa configurarsi come sanzione disciplinare solo in presenza di una conforme previsione della contrattazione collettiva. Ciò trova recente conferma nella pronuncia della Corte di Cassazione, sez. lav., 6 luglio 2011 n. 14875.
L’inammissibilità del trasferimento come punizione disciplinare non evoca una intrinseca incompatibilità fra il regime delle sanzioni proprie del rapporto di lavoro e l’esercizio dello jus variandi.
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