La vicenda
Un Comune dopo aver attivato la mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, occupando uno dei quattro posti dirigenziale disponibili, ha attivato la mobilità volontaria, ma rispetto agli idonei alla selezione ha scelto solo il candidato risultato vincitore. Successivamente, in coerenza con il piano triennale del personale, dove era prevista la selezione dei dirigenti tramite concorso pubblico, ha pubblicato il bando di concorso. I candidati al secondo e terzo posto risultati idonei alla mobilità volontaria hanno impugnato la determina di indizione del concorso. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse il ricorso, in ragione della mancata impugnazione del piano triennale di fabbisogno del personale da cui risultava prevista la copertura mediante selezione pubblica per titoli ed esami di quattro posti di qualifica dirigenziale. Avverso la sentenza del TAR hanno proposto ricorso i ricorrenti in Consiglio di Stato dolendosi dell’autonomia dei provvedimenti impugnati, aggiungendo, nel merito, anche mediante riproposizione delle censure di primo grado, che, a norma dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, è prioritaria la procedura di mobilità esterna volontaria rispetto all’indizione di concorsi pubblici finalizzati alla copertura di posti vacanti.
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