Illegittima la procedura concorsuale se esistono candidati idonei nella mobilità volontaria

Secondo il Consiglio di Stato il piano triennale dei fabbisogni di personale, non solo è da considerarsi atto privo di rilevanza esterna rispetto all’indizione del concorso pubblico, ma la mobilità volontaria deve essere preferita al concorso pubblico o allo scorrimento di graduatorie esistenti

15 Ottobre 2020
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La questione rilevante ruota intorno alla possibilità se sia precluso lo scorrimento della mobilità volontaria degli idonei alla selezione, una volta assunto uno dei candidati risultato vincitore, in contrasto con le indicazioni della programmazione del fabbisogno personale che ha statuito il ricorso al concorso pubblico. Per il Tribunale amministrativo di primo grado, la mancata impugnazione dell’atto presupposto della deliberazione sul fabbisogno del personale, ha reso inammissibile il ricorso dei candidati giudicati idonei nella procedura di mobilità volontaria. Di contrario avviso il Consiglio di Stato (sentenza n. 5490/2020) secondo cui, il piano triennale dei fabbisogni di personale, non solo è da considerarsi atto privo di rilevanza esterna rispetto all’indizione del concorso pubblico, ma la mobilità volontaria deve essere preferita al concorso pubblico o allo scorrimento di graduatorie esistenti.

La vicenda

Un Comune dopo aver attivato la mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, occupando uno dei quattro posti dirigenziale disponibili, ha attivato la mobilità volontaria, ma rispetto agli idonei alla selezione ha scelto solo il candidato risultato vincitore. Successivamente, in coerenza con il piano triennale del personale, dove era prevista la selezione dei dirigenti tramite concorso pubblico, ha pubblicato il bando di concorso. I candidati al secondo e terzo posto risultati idonei alla mobilità volontaria hanno impugnato la determina di indizione del concorso. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse il ricorso, in ragione della mancata impugnazione del piano triennale di fabbisogno del personale da cui risultava prevista la copertura mediante selezione pubblica per titoli ed esami di quattro posti di qualifica dirigenziale. Avverso la sentenza del TAR hanno proposto ricorso i ricorrenti in Consiglio di Stato dolendosi dell’autonomia dei provvedimenti impugnati, aggiungendo, nel merito, anche mediante riproposizione delle censure di primo grado, che, a norma dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, è prioritaria la procedura di mobilità esterna volontaria rispetto all’indizione di concorsi pubblici finalizzati alla copertura di posti vacanti.

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