illegittimita’ di un ulteriore congelamento dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici

Il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 17 marzo, ha riconosciuto “l’illegittimità del regime di sospensione della contrattazione collettiva a partire dal 30 luglio 2015 nei limiti e nei termini della sentenza della Corte Costituzionale”.

4 Aprile 2016
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Per effetto della pronuncia della Corte costituzionale 23 luglio 2015, n. 178, che per un verso ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del blocco della contrattazione collettiva per violazione della libertà sindacale ex art. 39 Cost. ma che, per altro verso, ha ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale del blocco stipendiale in relazione a quanto prevede l’art. 36 Cost., …… vai al testo della sentenza massimata

In particolare la Corte segnala come “deve invece essere accolta la domanda di declaratoria della illegittimità del regime di sospensione della contrattazione collettiva a partire dal 30 luglio 2015 nei limiti e nei termini della sentenza della Corte Costituzionale n.178/2015. Pertanto, le ricorrente avranno diritto a percepire quanto risulterà dovuto all’esito della contrattazione collettiva nazionale e il sindacato ricorrente a partecipare alla contrattazione collettiva ex art.39 della Costituzione.”

Tribunale Parma 17/3/2016 n. 114

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