Immissione in servizio: rilevanza ai fini di successive procedure di progressione

Alcuni dipendenti pubblici dell’impiego contrattualizzato sono stati esclusi da una procedura di progressione per carenza di un requisito (anzianità di immissione in ruolo), nonostante tale requisito fosse stato sostanzialmente (ma non formalmente) maturato attraverso contratti a tempo determinato. Le valutazioni del TAR Laprogresszio

8 Aprile 2020
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Alcuni dipendenti pubblici dell’impiego contrattualizzato sono stati esclusi da una procedura di progressione per carenza di un requisito, qual è l’anzianità di immissione in ruolo, nonostante tale requisito fosse stato sostanzialmente (ma non formalmente) maturato attraverso contratti a tempo determinato: ciò a causa della determinazione dell’immissione in ruolo dalla data della delibera di stabilizzazione. Sentenza del TAR Lazio (Roma), Sez. II-quater, 16 marzo 2020, n. 3258.

Massima

Il provvedimento di inquadramento in ruolo dei pubblici dipendenti ha natura autoritativa e come tale va impugnato, ove lesivo, entro il prescritto termine decadenziale, con la conseguenza che non è ammissibile un’azione volta all’ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica, né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell’Amministrazione, atteso che l’azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, laddove la posizione del pubblico dipendente, a fronte della potestà organizzatoria della pubblica amministrazione, ha consistenza di interesse legittimo.

Fatto

Con ricorso principale, i ricorrenti hanno rappresentato di essere stati assunti dalla Consob in forza di contratti a tempo determinato, risalenti agli anni 2005/2007 e rinnovati nel 2012, con attribuzione di una qualifica corrispondente a quella di funzionario di II livello. Con delibera di stabilizzazione n. 19759 del 17 ottobre 2016, adottata ex art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013, i dipendenti in questione venivano, successivamente, immessi nei ruoli della Commissione, mediante assegnazione della qualifica sopra indicata, con decorrenza giuridica a far data dall’adozione della delibera medesima (17.10.2016), fatta salva la conservazione del trattamento economico maturato nelle more dello svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

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