Sulla base di questa ricostruzione si possono individuare le seguenti indicazioni.
1. Le Province e le Città metropolitane che individuano il personale di polizia necessario all’esercizio delle funzioni fondamentali devono inserire il personale individuato nell’ambito delle loro dotazioni organiche nei limiti previsti dalla legge 190/14
2. Le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni, possono:
- riallocare il personale nelle Citta metropolitane e nelle Province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese: solo in questo caso eccezionale, consentito da una norma di legge, il personale di polizia amministrativa locale resta nella dotazione organica con le stesse qualifiche ma è posto fuori dal limite di spesa del 50/70% della dotazione organica in quanto non è destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali;
- trasferire il personale di polizia nei ruoli regionali insieme alle funzioni (ed in questo caso tale personale non potrà più avere le qualifiche di polizia locale).
3. Il personale di polizia provinciale non individuato e riallocato ai sensi dei punti 1 e 2 transita nei ruoli dei Comuni secondo le modalità stabilite nel decreto sui criteri di mobilità del 30 settembre 2015. Resta ferma anche per tale personale la possibilità del ricollocamento nelle Regioni, Province e Città metropolitane in applicazione del presente accordo.
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