Se da un lato le disposizioni legislative prevedono che la stabilizzazione del personale sia facoltativa e non obbligatoria da parte dell’ente locale, dall’altro lato la decisione dell’ente di indire un concorso pubblico, in luogo della stabilizzazione per gli stessi profili professionali del personale precario, ha necessità di una motivazione rafforzata nei confronti di quel personale che ambisca, avendone i requisiti, a entrare nei ruoli della PA. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1052/2022), in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di tre vigili precari che, avendo i requisiti per essere stabilizzati, avevano chiesto la stabilizzazione ma l’ente aveva deciso di indire un concorso pubblico, per la copertura dei posti vacanti, in assenza di un’adeguata motivazione.
La vicenda
Alcuni vigili assunti a tempo determinato, a seguito di procedura selettiva, hanno richiesto al Comune di essere stabilizzati. Inizialmente l’amministrazione, in dissesto, aveva previsto la loro stabilizzazione nel programma delle assunzioni, ma in seguito la loro stabilizzazione diretta, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 165/01, era stata espunta dalla nuova programmazione del personale, optando l’ente per il ricorso al concorso pubblico. Il personale precario, pertanto, aveva impugnato la decisione dell’ente della loro espunzione dalla stabilizzazione. Nella motivazione del ricorso al concorso pubblico l’ente, nell’atto di programmazione, aveva enunciato il principio del rispetto del dettato costituzionale del concorso pubblico e ciò al fine di “ampliare massimamente la platea dei partecipanti; selezionare i capaci e i meritevoli che si affacciano al mercato del lavoro; favorire il ricambio generazionale, ritenuto strumento fondamentale per dotare la PA della competenza e della professionalità necessaria per essere adeguata alle sfide future”.
Il Tribunale amministrativo di primo grado ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto di macro organizzazione del fabbisogno del personale ed ha respinto la domanda cautelare, invece accolta in appello. Nel merito il TAR ha rigettato il ricorso dei precari sostenendo che la deliberazione del fabbisogno del personale era sufficientemente motivata in merito alla decisione di indire il concorso pubblico. La questione è giunta in Consiglio di Stato per la relativa decisione nel merito.
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